PENSIONI E CONTRIBUTI

È una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.
Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.
La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione supplementare spetta ai lavoratori già titolari di pensione, al compimento dei 67 anni, quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un’altra autonoma prestazione pensionistica.

La Legge di Bilancio ha previsto la nuova forma di pensione anticipata flessibile per il 2023, Quota 103. Le novità nel testo della legge n. 197/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303.

Con Quota 103 quest’anno i lavoratori potranno andare in pensione con 62 anni d’età e 41 di contributi

L’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT/ECOMAR) è un documento che attesta i contributi che un lavoratore ha versato nella sua vita

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizi.

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La liquidazione dei ratei maturati e non riscossi è il diritto dell’erede (o eredi) di un assicurato/pensionato a riscuotere i ratei di pensione maturati e non ancora riscossi del defunto, anche nel caso in cui l’erede non abbia diritto alla pensione ai superstiti. Nei ratei è compresa anche la quota della tredicesima mensilità maturata e non riscossa.
Solo con riferimento alla pensione di reversibilità, in presenza di coniuge superstite o figlio minore (ma non nei casi di compresenza dei due superstiti beneficiari), l’INPS è autorizzato a liquidare contestualmente, insieme alla pensione e d’ufficio, i ratei dovuti.
Attenzione: effettuando la domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi si accetta, implicitamente, l’eredità del dante causa.

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

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