IMU
La normativa inerente l’IMU subisce anche quest’anno delle piccole revisioni, con la Legge di Bilancio 2023, sono state inserite una serie di novità.
I temi principalmente revisionati dalla Legge del 29/12/2022 n. 197, sono stati:
- l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente;
- l’esenzione causa sisma;
- l’introduzione dell’imposto autonoma per il Friuli-Venezia Giulia;
- nuove regole per i poteri dei Comuni.
L’esenzione per gli immobili occupati abusivamente è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e, la normativa di riferimento, è disciplinata all’Art. 1, commi 81-82.
L’esenzione è valida a condizione che sia stata presentata una denuncia circa lo stato di “occupato abusivamente” del proprio fabbricato, terreno o area edificabile o che sia stata avviata una procedura penale. I soggetti passivi, al fine della fruizione, hanno l’onere di presentare una comunicazione, in via telematica, nelle modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nel momento della cessazione del diritto di fruizione.
L’esenzione causa sisma è prevista per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dai forti sismi.
La manovra prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’Art. 1, comma 768, ha prorogato l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria e, nello specifico, gli eventi in oggetto sono:
- il terremoto del 2012 che ha colpito l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto;
- i terremoti successivi al 24 agosto 2016, avvenuti in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.
L’esenzione si applica ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto resi inagibili dal sisma e, la proroga, è valida fino alla definitiva ricostruzione e riacquisizione dell’agibilità degli stessi entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024.
Per il Friuli-Venezia Giulia, con la Legge di Bilancio 2023, è stata istituita un’imposta immobiliare ad hoc (anche seguendo l’esempio delle province autonome di Bolzano e di Trento).
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata introdotta la legge regionale del 14 novembre 2022, n. 17, con la quale viene istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (acronimo ILIA).
Altro tema trattato è quello dell’approvazione dei regolamenti e delle aliquote già previsto dalla L. 160/2019, al comma 767, in termini di oneri e tempistiche, come segue:
- pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del dipartimento delle Finanze;
- pubblicazione del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il 14 ottobre dello stesso, nell’apposita sezione del Portale del federalismo.
L’omessa pubblicazione entro i termini designati prevedeva l’applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Con l’introduzione della legge n. 197/2022, è stato previsto che, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.
Abitazione del nucleo familiare
I coniugi che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune o in Comuni diversi, devono scegliere un solo immobile per il riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze.
La scelta dell’abitazione principale deve essere comunicata al Comune tramite la dichiarazione IMU che deve essere presentata entro il 30 giugno 2024.
L’acconto e il Saldo 2024
Come noto, la “tradizionale” regola del calcolo Imu, impone, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, L. 160/2019, ai soggetti passivi il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo:
- entro il 16 giugno sarà dovuto il versamento in acconto, facendo riferimento all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione approvata per l’anno precedente;
- entro il 16 dicembre i contribuenti dovranno invece provvedere al versamento a saldo. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in caso di delibere dei comuni pubblicati sul sito del Mef alla data del 28 ottobre.
Resta ferma la possibilità, in occasione della scadenza di giugno, del versamento in unica soluzione, applicando sin da subito le aliquote dell’anno in corso, resta inteso che in caso di modifica delle aliquote 2024 sarà dovuto il saldo a conguaglio di quanto mancante.
L’aliquota ordinaria della nuova IMU è stata stabilita nella misura dello 0,86% e i comuni possono, con delibera del consiglio comunale, aumentarla fino ad un massimo del 1,14% o diminuirla fino allo 0%.
È bene ricordare che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 è prevista una specifica riduzione: l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
In base a quanto previsto dal comma 765, art. 1, Legge di Bilancio 2020, il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 tramite:
- F24;
- apposito bollettino postale
- Pago PA, apposita piattaforma di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e altre modalità previste.
Chi è tenuto al pagamento dell’IMU
Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale sono tenuti al pagamento dell’IMU coloro che risiedono in Italia o all’estero e che possiedono fabbricati, terreni e/o aree edificabili situati nello Stato italiano, quali:
- i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, di diritti di superficie, uso o enfiteusi o altri diritti reali
- i titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore)
- i titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (ad esempio il coniuge superstite)
- i proprietari della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio
- proprietari di un’unità abitativa situata in Italia, che risiedono all’estero, anche se titolari di pensione estera e iscritti all’AIRE
- locatari di immobili in leasing, a decorrere dalla data di stipula e fino alla durata del contratto
- i possessori di fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola (esclusi dall’IMU dal 2014 al 2019)
Chi NON è tenuto al pagamento dell’IMU
In generale non sono assoggettabili all’imposta:
- l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
- i fabbricati rurali a uso abitativo, se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
- i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione particolare).
Non è tenuto al pagamento chi detiene l’immobile in qualità di:
- nudo proprietario
- comodatario, locatario/affittuario
- il possessore della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice.
Non pagano l’IMU anche gli anziani o i disabili, possessori di un’unità abitativa e relative pertinenze, qualora trasferiscano o abbiano trasferito la residenza in case di riposo o presso residenze sanitarie assistenziali, a condizione che l’immobile non sia di categoria A/1, A/8 o A/9 e non risulti locato L’IMU non è dovuta solo se il Comune ha deliberato tale agevolazione.
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