Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione (ADI) è un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che, insieme alla misura Supporto Formazione e Lavoro (SFL) hanno sostituito il reddito di cittadinanza. Scopo dell’Assegno di Inclusione è quello di sostenere le famiglie (con almeno una persona minorenne o ultrasessantenne o con disabilità o in condizioni di grave disagio e marginalità) e le persone più fragili.

In particolare, l’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiamo almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità
  • minorenne
  • con almeno 60 anni di età
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Il benefico economico è annuale e, si compone di una Quota A ad integrazione del reddito familiare   e una Quota B a sostegno del canone di locazione dell’abitazione del nucleo familiare richiedente.

La Quota A è determinata moltiplicando l’importo di euro 6.000 per un parametro della scala di equivalenza Adi .

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini ADI, è pari a 1 per un primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

0,15 per ciascun minore di età, fino a due.

L’importo di 6.000 euro annui è aumentato a 7.560 euro annui se il nucleo è composto da tutte persone di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

La Quota B è pari al canone annuo di locazione dell’abitazione del nucleo familiare,  fino a un massimo di:

  • 360 euro annui (280 euro mensili);
  • 800 euro annui (150 euro mensili) se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e di sottoscrizione del cosiddetto “Patto di attivazione digitale” del nucleo familiare (PAD), ed è

erogato a decorrere dal 1° gennaio 2024, mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

Il sostegno economico è erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o carta ADI). Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di locazione, in caso di più intestatari è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno e, in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di ADI. Nella domanda è previsto un apposito rigo per l’indicazione del codice fiscale del componente del nucleo intestatario del contratto di locazione. Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato.

Per richiedere l’ADI si devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, 251 o titolare dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai già menzionati limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ADI.

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

– 5.000 euro per ogni componente con disabilità;

– 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
  • navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.lgs. 171/2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Sono altresì richieste le seguenti ulteriori condizioni:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966; in questo caso, qualora il requisito non venisse soddisfatto, il nucleo beneficiario non ha diritto alla prestazione.
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero di iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del già menzionato obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006 (art. 3, comma 11, decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023)[1]. In corso di fruizione del beneficio, in caso di mancata frequenza ai suddetti percorsi di istruzione, da parte di coloro che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e hanno dichiarato l’iscrizione ai percorsi suddetti, il nucleo decade dal beneficio.

Il nucleo familiare ADI  è quello definito già ai fini ISEE, ai sensi ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 e, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

  1. a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
  2. b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito (ai fini dell’ISEE), o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’ISEE.

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia. Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonchè ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).

Per la richiesta del beneficio, è necessario presentrare la domanda all’Inps a partire dal 18 dicembre 2023, attraverso le seguenti modalità:

  • direttamente da parte del richiedente attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • avvalendosi dell’assitenza dei Patronati
  • avvalendosi dell’assistenza dei Caf dal mese di gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

  • Registrarsi sulla piattaforma denominata Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.150/2015. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD del nucleo familiare, con esito positivo dell’Istruttoria.
  • Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare.

In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro.

Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, che esercitano le responsabilità genitoriali, qualora risultino attivabili al lavoro vengono anche avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Il nucleo familiare è comunque tenuto alla sottoscrizione con i servizi sociali del patto di inclusione sociale.  Non sottoscrivono il Patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni.

Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale e rilascio di apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), entro trenta giorni dalla valutazione multidimensionale.

Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

IMPORTANTE: Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare la domanda tramite il Caf, abbiamo saputo tramite comunicazione della Consulta dei Caf che, l’Inps renderà disponibile anche agli operatori dei Caf la procedura web a partire dall’8 gennaio 2024 e, allo stesso tempo inizierà la fase test per l’invio delle richieste da parte del Caf in cooperazione applicativa. È senz’altro la cooperazione applicativa il canale attraverso il quale il Caf erogherà il servizio; pertanto, fino a quando tale canale non è disponibile si potrà assistere il cittadino nella richiesta dell’Assegno di Inclusione fornendogli al riguardo tutte le informazioni utili e in particolare circa i requisiti da possedere e, le modalità di presentazione della domanda.  

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